Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30251 - pubb. 06/12/2023

Affitto di azienda: il curatore fallimentare non è legittimato a subentrare nell’ulteriore contratto dotato di autonomia causale

Tribunale Ivrea, 19 Ottobre 2023. Est. Petronzi.


Fallimento – Affitto di azienda – Subentro del curatore – Ulteriore contratto, dotato di autonomia causale



Nel caso in cui un contratto di affitto d'azienda preveda, oltre alle clausole regolative dell'affitto, un ulteriore contratto, dotato di autonomia causale, che prevede l'impegno dell'affittuaria all'acquisto dell'azienda, il curatore fallimentare è legittimato a subentrare nel contratto di affitto, ma non nell'ulteriore contratto, in quanto quest'ultimo è finalizzato a favorire indebitamente l'affittuaria, in contrasto con i principi di trasparenza e competitività che presiedono alla liquidazione dell'attivo fallimentare.


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La Corte ha fondato la sua decisione sui seguenti principi:


L'art. 79 L.F., che prevede la continuazione del contratto di affitto d'azienda in caso di fallimento, si applica solo alla causa tipica del contratto di affitto d'azienda, ossia al contratto che ha come oggetto la mera concessione in godimento dell'azienda.


In caso di contratto di affitto d'azienda che preveda, oltre alle clausole regolative dell'affitto, un ulteriore contratto, dotato di autonomia causale, quest'ultimo non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 79 L.F., in quanto non costituisce un elemento essenziale della causa tipica del contratto di affitto d'azienda.


Il curatore fallimentare è legittimato a subentrare nel contratto di affitto d'azienda, in quanto tale subentro è finalizzato a tutelare gli interessi della massa dei creditori fallimentari.


Tuttavia, il curatore non è legittimato a subentrare nell'ulteriore contratto, in quanto quest'ultimo è finalizzato a favorire indebitamente l'affittuaria, in contrasto con i principi di trasparenza e competitività che presiedono alla liquidazione dell'attivo fallimentare.


Nel caso in esame, il contratto di affitto d'azienda prevedeva, oltre alle clausole regolative dell'affitto, un ulteriore contratto, dotato di autonomia causale, che prevedeva l'impegno dell'affittuaria all'acquisto dell'azienda, previa decurtazione di quanto versato a titolo di canoni.


La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale ulteriore contratto fosse finalizzato a favorire indebitamente l'affittuaria, in quanto le conferiva un vantaggio competitivo ingiustificato rispetto agli altri potenziali acquirenti dell'azienda.


In particolare, la Corte ha rilevato che l'affittuaria, che aveva già goduto dell'azienda in forza del contratto di affitto, avrebbe potuto acquistare l'azienda a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, in quanto avrebbe potuto dedurre dal corrispettivo dovuto quanto precedentemente versato (addirittura a diverso titolo, vale a dire l'affitto, e non corrispettivo di vendita). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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