Procura Generale Cassazione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30233 - pubb. 02/12/2023

Procuratore Troncone: la domanda riconvenzionale è soggetta all'obbligo di mediazione, indipendentemente dalla mediazione già effettuata sulla domanda principale

Procura Generale della Cassazione, 19 Ottobre 2023. Sost. Proc. Gen. Troncone.


Rinvio pregiudiziale – Mediazione obbligatoria – Avvenuto esperimento in ordine alla domanda principale – Domanda riconvenzionale rientrante nelle materie di cui all’art. 5, c.1, d.lgs. n. 28 del 2010 – Esperimento – Necessità – Omissione – Conseguenze



Questa è la requisitoria del Pubblico Ministero della Procura Generale presso la Corte di Cassazione ex art. 363-bis, quarto comma, c.p.c., relativa a una questione interpretativa riguardante l'obbligo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, in particolare se questo obbligo debba essere soddisfatto anche nel caso di una domanda riconvenzionale quando una mediazione è stata già effettuata per la domanda principale.


Il Tribunale di Roma ha sollevato dubbi interpretativi e ha proposto cinque scenari differenti, sollecitando un intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione. La questione riguarda l'interpretazione degli articoli del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione, che, come è nota, detta condizioni di procedibilità per alcune tipologie di controversie.


La requisitoria cita anche la Direttiva 2008/52/CE, che incoraggia gli Stati membri a stabilire procedure di risoluzione alternativa delle controversie, e la giurisprudenza europea e costituzionale pertinente. Il Pubblico Ministero sostiene che l'obbligo di mediazione non può essere escluso per le domande riconvenzionali e che l'attore riconvenuto è tenuto a soddisfare tale obbligo.


Il documento conclude con la richiesta di due principi di diritto:
a) La domanda riconvenzionale è sottoposta all'obbligo di mediazione, indipendentemente dalla mediazione già effettuata sulla domanda principale, a patto che la domanda sia plausibilmente ammissibile.
b) In caso di mancato svolgimento della procedura di mediazione per la domanda riconvenzionale, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale, continuando la controversia per la definizione della domanda principale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Riportiamo le conclusioni del Procuratore:
“l’Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia enunciare i seguenti principii di diritto:
a) «la domanda riconvenzionale concernente una controversia ricompresa in una delle materie elencate nell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28 del 2010, anche qualora, con riguardo alla sola domanda principale, sia stata effettuata una valida mediazione in data antecedente alla prima udienza sull’oggetto della sola pretesa attorea, è sottoposta comunque all’obbligo di mediazione, sempre che abbia superato un giudizio di plausibile ammissibilità, non risultando prima facie inammissibile o comunque non in grado di incidere sulle rispettive posizioni sostanziali della vicenda oggetto di lite»;
b) «in caso di mancato svolgimento della procedura di mediazione relativamente alla domanda riconvenzionale, che grava a carico dell’attore/ricorrente in riconvenzionale, il giudice di prime cure, ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità, è tenuto a fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010, ed a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, dichiara l’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale, proseguendo la controversia esclusivamente per la sola definizione della domanda principale introdotta dall’attore/ricorrente».




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