Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30207 - pubb. 29/11/2023

Accordo di ristrutturazione e Cram down: i Creditori Aderenti devono costituire una quota significativa non irrisoria

Tribunale Roma, 31 Ottobre 2023. Pres. Cardinali. Est. Genna.


Accordo di ristrutturazione – Cram down – Presupposti – Creditori aderenti – Quota sufficientemente significativa e non irrisoria



Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione ex art. 63 CCI, nell’ipotesi in cui vi sia l'assoluta preponderanza della debitoria fiscale e previdenziale oggetto della proposta transattiva non accettata dai competenti Enti (Euro 1.201.080) rispetto ai crediti aderenti (Euro 26.601,52), mancano i presupposti per l' applicabilità dell' art. 63 comma 2 bis CCI, il quale presuppone pur sempre che accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri creditori con una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi.


Diversamente, l'istituto del tram down, lungi dall'essere quello strumento che il legislatore a suo tempo in piena epoca pandemica predispose per evitare ingiustificati poteri di veto dei creditori istituzionali a fronte di accordi conclusi con soggetti privati titolari di pretese creditorie significative, si trasformerebbe nell'imposizione all'Amministrazione finanziaria ed agli enti previdenziali di una soluzione unilaterale predisposta da chi abbia maturato debiti quasi esclusivamente nei confronti di tali soggetti pubblici. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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