Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29739 - pubb. 20/09/2023

Quando il debitore non chiede la cancellazione dal registro delle imprese ma solo la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e la variazione del proprio regime fiscale

Cassazione civile, sez. I, 07 Agosto 2023, n. 23906. Pres. Cristiano. Est. Mercolino.


Fallimento - Dichiarazione - Notifica della sentenza di fallimento - Disattivazione della casella PEC



Ove risulti che il debitore non abbia chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, ma solo la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e la variazione del proprio regime fiscale, deve essere esclusa l'applicabilità del termine di cui all'art. 10 della legge fall., il quale, nell'ancorarne la decorrenza alla cancellazione dal registro delle imprese, fa salva soltanto in favore dei creditori e del Pubblico Ministero la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, in tal modo precludendo al debitore la possibilità di far valere l'efficacia dichiarativa della predetta forma di pubblicità.


Tale disciplina non si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella considerazione che, se fosse consentito all'imprenditore di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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