Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29736 - pubb. 19/09/2023

Cessioni in blocco, onere della prova del cessionario e sospensione dell’esecuzione

Tribunale Paola, 07 Settembre 2023. Est. Laino.


Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sospensione esecuzione



La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.


La mancata prova della titolarità del diritto di credito comporta la sospensione dell’esecuzione immobiliare, con condanna alle spese di lite. (Chiara Orilio) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Chiara Orilio del Foro di Paola


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