Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29719 - pubb. 15/09/2023

La Cassazione sul privilegio speciale su determinati beni e la loro presenza nell'attivo

Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2022, n. 37834. Pres. Scaldaferri. Est. Falabella.


Fallimento - Crediti privilegiati - Privilegio speciale - Presenza dei beni nella massa



L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale (Cass. Sez. U. 20 dicembre 2001, n. 16060; in senso conforme, Cass. 24 marzo 2011, n. 6849), con la precisazione che l'eventuale mancanza, allo stato, di questi beni non incide evidentemente né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma unicamente rileva nella fase dell'esecuzione, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio» (Cass. Sez. U. 16060/2001, cit.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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