Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29656 - pubb. 05/09/2023

Revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente: quando nel ‘rientro’ vi sono importi corrispondenti ad operazioni non revocabili

Cassazione civile, sez. I, 07 Agosto 2023, n. 24018. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Art. 70 l.f. - Rientro - Operazioni non revocabili



In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. (nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento rappresentato da ogni singola rimessa, avendo riguardo alla sua "consistenza" ed alla sua "durevolezza"; di conseguenza, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3, l. fall. (nel testo novellato dal cit. D.L. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 169 del 2008), trattandosi di "norma di chiusura" che indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.


In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, la differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo negativo del conto al momento dell'apertura del concorso non è necessariamente indicativa dell'importo da revocare, perché può essere influenzata da accrediti diversi da quelli da prendere in considerazione a norma dell’art. art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. come ad esempio nel caso in cui vengano in questione le rimesse effettuate da terzi, ritenute non revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e sempre che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento o non abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio. (Edoardo Staunovo-Polacco) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Segnalazione dell'Avv. Edoardo Staunovo-Polacco


Testo Integrale