Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29568 - pubb. 01/08/2023

Competenza del collegio arbitrale, pendenza di azione revocatoria e mediazione obbligatoria

Lodo Arbitrale Ancona, 17 Maggio 2023. Pres. Mangarelli.


Arbitrato - Clausola compromissoria - Validità ed efficacia della clausola compromissoria - Interpretazione


Arbitrato - Competenza del collegio arbitrale - Azione revocatoria ordinaria - Pendenza del giudizio di revocatoria innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria


Arbitrato - Competenza del collegio arbitrale - Azione revocatoria ordinaria - Pendenza del giudizio di revocatoria innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria - Sospensione del procedimento arbitrale


Arbitrato - Competenza del collegio arbitrale - Potere di cognizione incidentale degli arbitri


Arbitrato - Clausola compromissoria - Contratto autonomo - Inefficacia del contratto - Sopravvivenza della clausola compromissoria


Arbitrato - Mediazione obbligatoria - Procedibilità dell’arbitrato



La validità e l’efficacia della clausola compromissoria, stante la loro natura pattizia, devono essere valutate sulla base dei principi generali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.

La competenza del collegio arbitrale non può dirsi esclusa dalla pendenza di un giudizio di revocatoria avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 819 ter, comma 1, primo cpv, c.p.c.

Le sole ipotesi di sospensione necessaria del giudizio arbitrale sono quelle stabilite dagli articoli 816 sexies e 819 bis c.p.c., il cui comma 1, n. 2), attiene alle sole questioni pregiudiziali relative a materie che non possono essere oggetto di arbitrato e che per legge devono essere decise con autorità di giudicato, requisiti che, stante la congiunzione “e”, devono coesistere.


Anche se l’azione revocatoria ex art. 66 L. F. è di competenza esclusiva del tribunale fallimentare e, come tale, non arbitrabile, la sua risoluzione non costituisce questione su cui per legge (e quindi obbligatoriamente) deve decidersi con efficacia di giudicato prima di quella oggetto del giudizio arbitrale (N.d.A.: accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale).

Il collegio arbitrale, adito per la dichiarazione di risoluzione di un contratto, può decidere in via incidentale e senza efficacia di giudicato sull’efficacia del contratto medesimo, stante il disposto dell’articolo 819, comma 1, c.p.c. che attribuisce agli arbitri un potere di cognizione incidentale che non viene meno quando il rapporto pregiudiziale costituisca oggetto di autonomo processo in sede ordinaria.


La clausola compromissoria ha natura di contratto autonomo ad effetti processuali che sopravvive all’inefficacia del contratto che la contiene.


Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria non rende improcedibile il procedimento arbitrale in quanto i) il disposto del comma 1 bis dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e non anche del procedimento arbitrale e che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” e non anche dagli arbitri; ii) il comma 5 dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, nel prevedere l’obbligo dell’arbitro di “assegna[re] alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa[re] la successiva udienza dopo la scadenza del termine”, riguarda la sola ipotesi in cui “il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione”; iii) l’intenzione del legislatore di escludere l’obbligatorietà della mediazione nei giudizi arbitrali emerge dall’eliminazione del comma 7 dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 rispetto allo schema approvato alla fine di ottobre 2009 dal Consiglio dei Ministri, in base al quale era previsto che “le disposizione che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili”. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella di Ancona


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