Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29505 - pubb. 19/07/2023

Nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI

Cassazione civile, sez. III, 03 Marzo 2023, n. 6385. Pres. Frasca. Est. Cricenti.


Contratti bancari - Contratto di fideiussione omnibus - Rilevabilità d’Ufficio della nullità delle clausole di reviviscenza o sopravvivenza della garanzia - Sussiste


Contratti bancari - Contratto di fideiussione omnibus - Efficacia probatoria nel processo civile del Provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 - Sussiste


Contratti bancari - Contratto di fideiussione omnibus - Nullità del contratto - Potere di rilievo officioso del giudice investito del gravame - Sussiste


Contratti bancari - Opposizione a decreto ingiuntivo - Valenza probatoria dell’estratto conto ex art. 50 TUB nella fase di merito - Non Sussiste



La nullità delle clausole di reviviscenza o sopravvivenza della garanzia, predisposte unilateralmente e applicate in modo uniforme nei contratti bancari, anche se intesa quale nullità di protezione per il garante, è rilevabile d’ufficio.


Il provvedimento amministrativo, con cui la Banca d'Italia ha dichiarato la nullità delle clausole di reviviscenza o sopravvivenza della garanzia predisposte unilateralmente e applicate in modo uniforme nei contratti bancari, può valere quale prova della nullità nel giudizio civile, anche se il contratto è stato stipulato anteriormente al provvedimento della Banca d'Italia (Cass. 29810/ 2017).


Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.. (Cass. sez. Un. 7294/2017; Cass. 19251/2018).


La L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi." (Cass. 14357/ 2019) (Debora Spinelli) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’ Avv. Debora Spinelli


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