Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29446 - pubb. 07/07/2023

La Cassazione ribadisce l'ambito di operatività del sindacato del giudice sulla fattibilità del concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 15 Giugno 2023, n. 17103. Pres. Genovese. Est. Amatore.


Concordato preventivo - Fattibilità - Controllo del giudice



In tema di concordato preventivo, la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti — si è detto —, il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma».


Con la conseguenza — si è aggiunto — che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità economica (sempre vietato) (cfr. sempre, Cass. 7 aprile 2017, n. 9061, in motivazione). Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.


In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione).


Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 2021; nonché Sez. 1, Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche: Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021).


Infine, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha anche “il compito di controllare la corretta predisposizione dell' attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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