Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29437 - pubb. 06/07/2023

Concordato preventivo liquidatorio, poteri del liquidatore e incarico al legale

Cassazione civile, sez. I, 19 Dicembre 2022, n. 37047. Pres. Ferro. Est. Campese.


Concordato preventivo con liquidazione dei beni - Incarico di assistenza legale conferito dal liquidatore dopo l'omologazione



Mentre il proponente il concordato preventivo conserva il diritto ad esercitare in proprio le azioni a tutela del patrimonio e a resistere in quelle di accertamento dei crediti proposte, nei suoi confronti, dopo l'omologazione, spetta al liquidatore, nell'ambito del mandato conferitogli, la legittimazione attiva e passiva in tutte le controversie relative ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.


Il liquidatore nominato ex art. 182, comma 1, l.fall., cui spettano poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto, non ha bisogno di autorizzazioni, quali appunto quelle di cui all’art. 35 l.fall., per il compimento degli atti specificamente individuati da quest’ultima disposizione (tra cui, giova ricordarlo, la ricognizione di diritti di terzi riferentisi alle attività proprie della stessa liquidazione) ove gli stessi siano volti alla liquidazione dei beni ed alla ripartizione del corrispondente ricavato fra i creditori concordatari.


[Fattispecie in tema di incarico di assistenza legale conferito dal liquidatore dopo l'omologazione del concordato preventivo.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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