Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29391 - pubb. 28/06/2023

Applicazione retroattiva della disciplina sull’equo compenso

Tribunale Verona, 26 Maggio 2023. Est. Vaccari.


Equo compenso - Applicazione retroattiva - Contratti conclusi con privato


Disciplina sull’equo compenso – sua applicabilità agli incarichi già conclusi - Esclusione



L’art. 19-quaterdecies, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in l. 4 dicembre 2017, n. 172, nell’estendere la disciplina dell’equo compenso, con il limite della compatibilità, ai professionisti di cui all’art. 1 della l. 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti ad Ordini e Collegi (comma 2) al comma 3, ha previsto esplicitamente l’applicabilità di tale disciplina soltanto ai contratti di prestazione d’opera intellettuale stipulati con la P.A., dopo la data della sua entrata in vigore, dovendosene quindi desumere, a contrario, che nei casi in cui non sia parte contraente la P.A., ma un “privato”, come nel caso di specie, la norma è retroattiva, nel senso che viene in rilievo per i contratti che fossero ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore.


La normativa sull’equo compenso è inapplicabile agli incarichi già conclusi poiché, con riguardo ai contratti esauriti, la nullità sopravvenuta incide sugli effetti e non sull’atto, cosicchè non è possibile ipotizzare la nullità di clausole che abbiano esaurito i loro effetti.(Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)




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