Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29249 - pubb. 01/06/2023

Accordo di ristrutturazione nel Codice della crisi e decorso del termine per l'adesione alla transazione fiscale e previdenziale

Tribunale Catania, 30 Gennaio 2023. Pres. Sciacca. Est. Cassaniti.


Accordo di ristrutturazione - Omologazione - Presupposti - Finalizzazione con i creditori - Transazione fiscale o decorso del termine per l'approvazione



Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 40 c. 4 e 48 c. 4 del Codice della crisi (CCI), l'accordo di ristrutturazione viene pubblicato nel registro delle imprese contemporaneamente alla presentazione della richiesta di omologazione. Da questo momento, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione di opposizioni da parte di creditori o terzi. Di conseguenza, al momento del deposito della domanda e della pubblicazione dell'accordo, quest'ultimo deve essere già stato finalizzato con i creditori aderenti. Inoltre, se l'accordo prevede una transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCI, deve includere l'adesione degli enti indicati, o deve essere decorso il termine previsto dall'art. 63 c. 2 ultimo periodo CCI. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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