Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29179 - pubb. 19/05/2023

Responsabilità solidale della Consob per violazione degli obblighi informativi

Tribunale Avellino, 23 Febbraio 2023. Est. Rizzi.


Intermediari finanziari – Investimenti in titoli ed obblighi informativi – Responsabilità – Prescrizione – Decorrenza


Intermediari finanziari – Investimenti in titoli ed obblighi informativi – Inadeguatezza – Sussistenza


Intermediari finanziari – Investimenti in titoli emessi dalla Banca – Aumento del rischio – Sussistenza


Intermediari finanziari – Investimenti in titoli emessi dalla Banca – Risoluzione per inadempimento – Effetti


Intermediari finanziari – Investimenti in titoli emessi dalla Banca – Concorso di colpa – Insussistenza


Intermediari finanziari – Investimenti in titoli emessi dalla Banca – Obblighi vigilanza CONSOB – Omissione – Responsabilità solidale con la Banca – Sussistenza



L’art. 2947 c.c. deve essere interpretato nel senso che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili.


Come verificato dal c.t.u., il cliente della Banca aveva sottoscritto prospetti standardizzati, schede informative sintetiche e di contro prospetti informativi Consob sull’aumento di capitale, complessi e corposi, per cui la mera presa visione di documentazione informativa relativa agli strumenti finanziari, ad alto rischio, sottoscritti non appare sufficiente di per sé a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario, così come la mera consegna del Prospetto Informativo e dei Fattori di rischio è da considerarsi inidonea allo scopo. Poi, gli ordini di acquisto di obbligazioni strutturate convertibili in azioni integravano un investimento del tutto complesso, che un ordinario investitore non poteva essere in grado di comprenderne finanche il funzionamento.


In relazione a tutti gli investimenti effettuati in azioni e obbligazioni della banca, il cliente sopportava rischi ancora maggiori (rispetto ad investimenti in generici titoli azionari ed obbligazionari) per due ulteriori ordini di motivi: il primo, la Banca non aveva mai richiesto l’attribuzione di rating per le sue emissioni, per cui data l’assenza di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità valutata da una agenzia esterna indipendente, risulta molto difficile per un investitore retail valutare sia i rischi a cui si espone sottoscrivendo strumenti finanziari e sia l’evoluzione di tali rischi nel tempo; il secondo, la Banca non aveva richiesto per le sue azioni e obbligazioni la quotazione in un mercato regolamentato. Solo in data 30 giugno 2017, le azioni della Banca sono state ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF per essere poi sospese dalla CONSOB il 17 dicembre 2019 (sospensione anche successivamente prolungata).


In caso di accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, proposta dall’investitore, il disposto dell’art. 1458 c.c. prevede il diritto alle reciproche restituzioni, alla stregua della disciplina del pagamento dell'indebito e previa domanda di parte, atteso che, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della causa adquirendi comporta l’obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell’indebito oggettivo, operando le regole comuni, dettate dagli artt. 2033 ss. c.c.. La restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte nonché dei titoli, dall’altro lato, costituiscono dunque l’oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.


Non è configurabile un concorso di colpa dell’investitore ex art. 1227 tale da ridurre in misura proporzionale il risarcimento o finanche da interrompere il nesso di causalità, considerato l’incoerente profilo di rischio medio alto iniziale attribuito al cliente, poi divenuto medio, ed essendo quest’ultimo investitore non professionale (nel caso in esame, peraltro, trattavasi di artigiano, dell’età di 84 anni, in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria ed in assenza di elementi dai quali desumere esperienze formative di natura finanziaria).


In ragione della esistenza di specifici obblighi giuridici di impedire l’evento in capo alla CONSOB e da quest’ultima violati con la propria condotta omissiva, per tutto il periodo (dal 2012) in cui si collocano le censurate operazioni della banca, cui è seguito il totale impoverimento del risparmiatore, attivando in tempo utile poteri interdittivi / sospensivi - secondo un giudizio controfattuale di tipo causalistico, segnato dal principio della causalità adeguata -, deve ritenersi integrata una condotta per omessa vigilanza e controllo dell’Autorità, che configura un illecito omissivo, fonte di responsabilità solidale con la Banca (non è di ostacolo alla solidarietà l’esistenza di diversi titoli di responsabilità). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Luca Caravella


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