Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29170 - pubb. 18/05/2023
Tribunale di Bologna: sul rapporto tra liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile e pregresso fallimento pendente
Tribunale Bologna, 20 Aprile 2023. Pres. Atzori. Est. Mirabelli.
Liquidazione Controllata della società di persone – Apertura automatica della procedura in capo ai soci illimitatamente responsabili – Precedente fallimento personale dei medesimi soci pronunciato da altro tribunale – Prevalenza della procedura concorsuale aperta dal tribunale che si è pronunciato per primo
La liquidazione controllata della società di persone comporta l’apertura della procedura anche a carico dei soci illimitatamente responsabili. Non è di ostacolo a detta apertura il fatto che i medesimi soci siano già stati dichiarati falliti da altro tribunale in estensione al fallimento di una s.n.c. partecipata (pronunciato prima del 15.9.2022), operando in tal senso il disposto dell’art. 30 CCII (già contenuto all’art. 9 ter l. fall.), per cui nei loro confronti il procedimento concorsuale prosegue nelle forme della legge fallimentare avanti al tribunale che si è pronunciato per primo.
Ne consegue che, nonostante l’apertura della liquidazione controllata dei soci della società ricorrente, i creditori personali dei soci – o della società ricorrente, in virtù della responsabilità sussidiaria dei soci – dovranno insinuarsi al passivo del fallimento personale dichiarato da altro tribunale, a cui vanno trasmessi gli atti per la prosecuzione ex art. 30 CCII, e che presiederà, altresì, alla liquidazione dei relativi beni. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini di Rimini
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