Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29153 - pubb. 16/05/2023

L'applicazione dell'art. 41 t.u.b. alla liquidazione controllata

Tribunale Brescia, 12 Aprile 2023. Est. Melani.


Liquidazione controllata - Azione esecutiva del creditore fondiario - Prosecuzione



Alla liquidazione controllata si applica l’art. 41, co. 2, t.u.b., a mente del quale l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.


Poiché tuttavia il beneficio in questione ha natura processuale e non sostanziale il cessionario potrà avvalersi dello stesso qualora la cessione del credito fondiario sia intervenuta a favore di banche (art. 58, co. 1, parte prima, t.u.b.), di soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata della Banca d’Italia ai sensi degli artt. 65, 109 t.u.b. (art. 58, u.c., t.u.b.), di intermediari finanziari di cui all’art. 107 t.u.b. (art. 58, u.c., t.u.b.), di soggetti qualificati agli effetti della legge sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 4, co. 1, parte prima, l. 30 aprile 1999, n. 130). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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