Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29094 - pubb. 03/05/2023

Cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e prova della titolarità del credito in capo al cessionario

Tribunale Brescia, 17 Aprile 2023. Est. Pernigotto.


Contratti bancari – Cessione crediti in blocco ex art. 58 T.U.B – Opposizione a precetto – Istanza di sospensione ex art. 615, I co., c.p.c. – Efficacia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di trasferimento di crediti –Oneri probatori del cessionario – Incertezza sui criteri di individuazione dei crediti ceduti – Valenza della dichiarazione del cedente – Accoglimento integrale



Va accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un titolo, formulata ex art. 615, I co., c.p.c., contro l’asserito creditore che assuma di essere cessionario del relativo credito in forza di un trasferimento in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. qualora, “secondo il prudente apprezzamento del giudice”, difetti la prova sulla sua titolarità.


L’avviso di cessione in blocco di crediti pubblicata in Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58, 2 co, T.U.B., pur non avendo un contenuto obbligatorio minimo, deve comunque risultare in concreto idoneo ad individuare i crediti inclusi/esclusi nella cessione senza lasciare incertezze od ombre di sorta.


Nell’ambito della cessione dei crediti in blocco di cui all’art. 58 T.U.B., in ipotesi di incertezza sull’individuazione dei crediti trasferiti, non può esser attribuita alcuna valenza risolutiva alla dichiarazione resa dal cedente, trattandosi di uno scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria e che tuttavia, in difetto di ulteriori elementi presuntivi, non pare possa assurgere al rango probatorio superiore. (Erika Cacciatore) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Erika Cacciatore


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