Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28946 - pubb. 31/03/2023

Liquidazione coatta amministrativa, spostamento della sede e controversie relative allo stato passivo

Cassazione civile, sez. VI, 06 Febbraio 2023, n. 3575. Pres. Bisogni. Est. Pazzi.


Liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo - Controversie - Spostamento della sede



E' la declaratoria di insolvenza che "segna" la competenza del tribunale a conoscere degli aspetti rimessi dalla legge alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'ambito di un procedimento di liquidazione diretto dall'autorità amministrativa (nel caso, ad esempio, di impugnazioni dello stato passivo, ex l. fall., art. 209 o di contestazioni al piano di riparto, ai sensi della l. fall., art. 213), senza che il maturarsi di tempistiche diverse nel corso della procedura (quale il superamento dell'anno a seguito del trasferimento della sede) possano condurre all'introduzione di fasi successive alla dichiarazione di insolvenza presso un differente tribunale.


In altri termini, è al momento della dichiarazione di insolvenza che assume rilievo e deve essere effettuata l'indagine in ordine al trasferimento della sede principale nell'anno antecedente l'apertura del procedimento; pertanto, la l. fall., art. 209 laddove prevede che il commissario deposita lo stato passivo presso la cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, non può che intendersi come riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi della l. fall., art. 195, comma 1, ad accertare lo stato di insolvenza senza che un eventuale deposito dello stato passivo presso la cancelleria di un diverso tribunale, effettuato dal commissario in violazione di questa regola, non vale ad attribuire a quest'ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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