Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28898 - pubb. 22/03/2023

Il Tribunale di Catania dichiara aperta la liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese

Tribunale Catania, 09 Novembre 2022. Pres. Sciacca. Est. Laurino.


Liquidazione giudiziale - Gruppo di imprese - Presupposti - Requisiti - Fattispecie



Ai sensi dell’art. 37 CCI, alla luce del quale deve essere valutata la legittimazione alla richiesta dell'apertura della liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese, l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale spetta in capo al debitore, agli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa; oppure ad uno o più creditori e, infine, al pubblico ministero.


[Nel caso di specie, sono stati ritenti sussistenti i seguenti requisiti richiesti dall’art. 287 CCI:
- la sussistenza di uno stato di insolvenza, per come emerge dall’esposizione debitoria complessiva, dal mancato deposito di bilanci da oltre un quinquennio e dal fatto che molte delle imprese chiamate in giudizio sono inattive e con un patrimonio attivo costituito da partecipazioni nel gruppo, presumibilmente da svalutare in toto, senza considerare il fatto che è già fallita la società capo gruppo;
- l’esistenza del gruppo societario, per come si evince dalle partecipazioni dirette ed indirette - per lo più integrali - nei diversi capitali sociali, con modalità intercluse tra le imprese del gruppo, senza cioè interventi nel capitale sociale di società terze.
- l’opportunità di una procedura di liquidazione unitaria, tenuto conto delle forme di collegamento di crediti e debiti tra le diverse società e, quindi, come specificato dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 287 CCI, tenuto conto dei reciproci collegamenti di natura economica e produttiva (le imprese operano nel medesimo settore edilizio), della composizione e connessione dei rispettivi patrimoni e della presenza di medesimi amministratori. In considerazione dei rapporti di credito risulta conveniente - in una prospettiva non solo di economia processuale - l’apertura di un’unica procedura di gruppo, tenuto conto anche delle eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse società anche considerata l’esistenza di medesime commesse che hanno riguardato contemporaneamente le diverse società del gruppo, per come dedotto dalle ricorrenti. Pertanto la nomina di un unico curatore e di un unico giudice delegato consentirebbe una migliore contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto riguardo alle compartecipazioni societarie ed alla migliore comprensione del loto effettivo valore.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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