Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28871 - pubb. 16/03/2023

Composizione negoziata, misure protettive e locazione finanziaria

Tribunale Trento, 23 Settembre 2022. Est. Sieff.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Misure protettive - Oggetto - Locazione finanziaria



Rispetto al mancato pagamento delle rate del contratto di leasing immobiliare maturate prima della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive, la debitrice è già protetta ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCI, mentre si ritiene di non poter dare seguito alla richiesta di sospensione del pagamento delle rate successive, vale a dire nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi, ritenuto:
a) per un verso, che la speciale protezione prevista in via legislativa dall’art. 18, comma 5, CCI non possa andare oltre l’ambito della previsione stessa, così come limitata al mancato pagamento dei crediti anteriori, là dove il legislatore, nel dare in tal modo definizione alla fattispecie, ha contestualmente omesso di assegnare al giudice il potere di estendere gli effetti protettivi anche in relazione al caso del mancato pagamento dei debiti in scadenza nel corso delle trattative;
b) per altro verso, siffatta misura, che comporta una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, implica un intervento nell’ambito della sfera di autonomia delle parti che deve ritenersi precluso al giudice (si ricordi che, nell’ambito del concordato preventivo, si ritiene che oggetto di sospensione possa essere solamente l’intero rapporto contrattuale, e non anche la singola obbligazione corrispettiva), occorrendo al contempo osservare che la debitrice, rispetto all’eventuale inadempimento, è già protetta dal divieto di azioni esecutive, dovendosi in esse includere anche quelle restitutorie, senza pregiudizio della possibilità di rinegoziazione del rapporto (se del caso, anche ex novo), mentre l’accantonamento delle somme relative alle rate successive ad una determinata data è operazione che tende ad essere inglobata nel più ampio bacino delle trattative volte ad una rinegoziazione della locazione finanziaria che, come tale, resta devoluta alla libera determinazione delle parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale