Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28861 - pubb. 15/03/2023
Liquidazione controllata ad istanza del creditore
Tribunale Pordenone, 24 Febbraio 2023. Pres. Tenaglia. Est. Petrucco Toffolo.
Liquidazione Controllata – Apertura ad istanza del creditore – Attività dell’OCC – Necessità – Esclusione
Liquidazione Controllata – Eccezione di carenza di attivo – Diniego di apertura della procedura – Condizioni
Ai fini dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, quando l’istanza è presentata da un creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC, che deve intendersi richiesta nella sola ipotesi di istanza proposta dal debitore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 268 c.3 CCII, riguardante l’istanza di liquidazione controllata presentata dal creditore, l’eccezione del resistente circa l’antieconomicità della procedura di liquidazione controllata, è ammissibile solo nel caso di debitore persona fisica e può essere decisa solo in presenza dell’attestazione dell’OCC (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale