Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28790 - pubb. 02/03/2023

Cessione in blocco e prova documentale della legittimazione sostanziale

Tribunale Velletri, 02 Febbraio 2023. Est. Luciani.


Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Possesso documentazione contrattuale – Irrilevanza – Revoca decreto ingiuntivo – Condanna spese cessionario



La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.


In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione


La mera “lista dei crediti ceduti”, priva di alcuna sottoscrizione e di alcuna certificazione, non consente di verificare l’inserimento del credito nella cessione, in quanto va dimostrato il collegamento con il preteso “contratto di cessione”.


Va revocato il decreto ingiuntivo con condanna alle spese di lite ove il cessionario non provi la propria legittimazione attiva con la dimostrazione dell’inclusione del credito nella dedotta operazione di cessione del credito. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


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