Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28699 - pubb. 14/02/2023
Conferimenti, socio moroso e vendita in danno ex art. 2466 cod. civ.
Tribunale Napoli, 20 Ottobre 2022. Pres., est. Graziano.
Socio moroso - Vendita in danno - 2466 cod. civ.
In ottemperanza all’art. 2466 c.c. i soci devono eseguire i conferimenti nel termine prescritto, che varia, naturalmente, in relazione alle caratteristiche del singolo conferimento e anche ad eventuali pattuizioni fra socio e società. Se nulla è previsto nell’atto costitutivo o nello statuto spetta all’organo amministrativo richiedere ai soci, in qualunque momento, l’immediato versamento di quanto ancora dovuto.
L’art. 2466, comma 1 c.c. statuisce che se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori devono diffidarlo ad adempiere l’obbligazione entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale, in caso di inadempimento, compete all’organo amministrativo, ai sensi del comma 2, la scelta esclusivamente discrezionale di agire nei confronti del socio moroso per l’adempimento coattivo del conferimento o di vendere, a suo rischio e pericolo, la quota agli altri soci per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La vendita della quota in danno del socio moroso agli altri soci in proporzione della loro partecipazione si ricollega all’istituto della vendita per conto di chi spetta ex art. 1515 c.c., pertanto l’organo amministrativo, a fronte dell’inadempimento del socio, è legittimato ex lege ad alienare la quota di partecipazione di titolarità di quest’ultimo. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli
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