Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28685 - pubb. 10/02/2023
La rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali e al termine di prescrizione decennale
Tribunale Napoli, 07 Novembre 2022. Est. Frallicciardi.
Interessi – Assenza di pattuizione scritta – Nullità insanabilità Capitalizzazione degli interessi – Immediata applicabilità L. n. 147/2013 Prescrizione – Domanda di accertamento del saldo di conto corrente – Inammissibilità dell’eccezione di prescrizione
La nullità degli interessi non validamente pattuiti tra le parti non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso periodicamente inviate dalla banca al cliente.
Deve sostenersi l’immediata applicabilità dell’art. 120, comma 2, TUB (come modificato dall’art. 1, comma 629, della L. n. 147/13), sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
In tema di indebito bancario, l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo 'coperto' da prescrizione. Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali ed, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie. (Silvia Taglialatela) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Silvia Taglialatela
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