Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28633 - pubb. 01/02/2023

Liquidazione Controllata: la quota di reddito disponibile per il debitore va determinata dal tribunale in sede di apertura

Tribunale Rimini, 21 Dicembre 2022. Pres. Miconi.


Liquidazione Controllata – Apertura della procedura – Obbligo di comparizione delle parti – Esclusione


Liquidazione Controllata – Apertura della procedura – Fissazione della quota di reddito disponibile – Necessità



Dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori.


La determinazione della quota di reddito disponibile, ai sensi dell'art. 268 c.4 lett. b) CCII, va effettuata dal tribunale in sede di apertura della procedura, salva successiva revisione da parte del G.D. previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art. 270 CCII impone al tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, e dunque anche del reddito del debitore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Massime dell’avv. Astorre Mancini, Mancini & Associati,

mancini@studiomanciniassociati.it


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