Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28560 - pubb. 18/01/2023
Sovraindebitamento: il debitore deve poter accedere ad una procedura negoziale alternativa alla liquidazione
Tribunale Trento, 04 Novembre 2022. Est. Sieff.
Sovraindebitamento – Procedure negoziali – Accesso – Diritto in capo al debitore – Sussistenza – Procedura liquidatoria – Carattere residuale
Sovraindebitamento – Concordato Minore – Imprenditore che ha cessato l’attività – Legittimazione – Sussistenza
Sovraindebitamento – Fideiussore – Qualità di consumatore – Condizioni
Alla stregua del sistema implicato dal CCII, un soggetto può alternativamente rientrare nella figura di consumatore o di non consumatore (dunque di imprenditore o di professionista), senza terze possibilità che comportino l'effetto di precludere al medesimo l'accesso a strumenti di regolazione del proprio stato di insolvenza o di sovraindebitamento diversi dalla liquidazione (giudiziale o controllata), che rappresenta, nello stesso sistema del CCII, la soluzione ultima.
Il debitore-fideiussore che non risulti aver esercitato in proprio alcuna attività imprenditoriale o professionale, è legittimato a richiedere l'accesso al concordato minore liquidatorio, non anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il debitore non è qualificabile come consumatore ove figuri fideiussore di società di capitali, debitrice principale, di cui ha rivestito la qualità di socio e di amministratore (cfr. per tutte e da ultimo Cass. n. 742 del 2020 e 1666 del 2020). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati,
mancini@studiomanciniassociati.it
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