Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28559 - pubb. 18/01/2023
La sospensione feriale dei termini non si applica alle misure protettive della composizione negoziata
Tribunale Torino, 22 Agosto 2022. Pres. Ratti. Est. Mussa.
Composizione negoziata - Misure protettive - Sospensione feriale dei termini
Il periodo di durata delle misure protettive non è soggetto alla sospensione feriale dei termini in quanto:
- riveste natura squisitamente sostanziale, non solo perchè al loro spirare non risulta collegato alcun effetto procedimentale o processuale (posto che con l’emanazione del provvedimento del giudice la parentesi giurisdizionale viene definita), ma anche perché la durata delle stesse rientra nella definizione del loro contenuto e del loro ambito di applicazione temporale incidendo su posizioni di diritto sostanziale e attuando quel bilanciamento di interessi tra imprenditore e creditori;
- ragionando diversamente, verrebbe inciso il termine massimo di durata delle misure protettive sancito dal legislatore in linea con i principi della Direttiva Insolvency;
- si estenderebbe uno strumento di tutela del diritto di azione e difesa delle parti ad un ambito non giurisdizionale nel quale, non a caso, non è prevista la presenza di difesa tecnica (non essendo a ciò equiparabile la figura dell’esperto nominato) e dove anche la richiesta di misura protettiva è rimessa alla scelta dell’imprenditore;
- la sospensione feriale sarebbe fonte di incertezza e di disparità di trattamento per i creditori a seconda del periodo temporale in cui la predetta procedura venga avviata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consulta la giurisprudenza sulle misure cautelari e protettive nel Codice della crisi e nella Composizione negoziata della crisi d’impresa:
Testo Integrale