Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28495 - pubb. 03/01/2023
Obblighi di informazione in favore dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato
Cassazione civile, sez. I, 06 Dicembre 2022, n. 35789. Pres. De Chiara. Est. Campese.
Intermediazione finanziaria
- Investitore aduso ad operazioni
finanziarie a rischio elevato risultanti dalla
sua condotta pregressa -
Obblighi di informazione - Sussistenza -
Fondamento
In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole. (massima ufficiale)
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