Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28453 - pubb. 22/12/2022
Cessioni in blocco: non basta il riferimento a crediti deteriorati
Tribunale Busto Arsizio, 05 Luglio 2022. Est. Grimaudo.
Contratti bancari - Cessione credito - Omesso deposito contratto Difetto legittimazione cessionario - Reiterate contestazioni debitore ceduto - Inerzia cessionario - Comportamento rilevante - Sussistenza - Accoglimento opposizione precetto - Condanna spese
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria; pertanto la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare de creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Non è provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi.
Ne deriva che, laddove lo stato di incertezza circa la titolarità del credito non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, il debitore deve essere ritenuto legittimato a non adempiere.
La prova primaria della legittimazione attiva di un cessionario, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione, quanto meno con i relativi elenchi nominativi. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avvocato Monica Mandico del Foro Napoli
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