Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28341 - pubb. 09/12/2022

L’ammortamento alla francese non comporta di per sé la violazione del divieto di anatocismo

Tribunale Napoli, 18 Ottobre 2022. Est. De Falco.


Ammortamento alla francese – Anatocismo – Accordo delle parti



Un volta che sia stato stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – il quale costituisce parte integrante del contratto - le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.

In tema di anatocismo, nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione nonchè dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario.

La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale.

Tale fenomeno non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820 e 2948 n. 4 c.c.).

In conclusione si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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