Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28327 - pubb. 07/12/2022

Liquidazione controllata: irrilevante l’atto in frode ai fini dell’ammissione

Tribunale Roma, 01 Dicembre 2022. Pres. Coluccio. Est. Genna.


Liquidazione Controllata - Atti in frode o imprudenza e negligenza nell’assunzione delle obbligazioni - Rilevanza ai fini dell’apertura della procedura - Insussistenza



Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall’art. 14-quinquies c. 1 l. 3/2012, in ragione dell’estensione della legittimazione a richiedere l’apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

[Fattispecie in cui, peraltro, il Tribunale riferisce incidentalmente che la ricostruzione della debitoria ricomprende anche i crediti per compensi dell’OCC e del legale che assiste il debitore, qualificati come prededucibili]



Segnalazione dell’avv. Fabio Cesare del foro di Milano

Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,
mancini@studiomanciniassociati.it


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