Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28326 - pubb. 07/12/2022
Recesso della banca dal conto corrente senza apertura di credito e tutela inibitoria sub specie della declaratoria di inefficacia provvisoria
Tribunale Lecce, 13 Settembre 2022. Est. Stasi.
Recesso della banca - Conto corrente senza apertura di credito - Tutela inibitoria sub specie della declaratoria di inefficacia provvisoria - Ammissibilità - Condizioni
L’ordinamento giuridico moderno è orientato a rimarcare l’obbligo di non ingenerare affidamenti incolpevoli, tra cui si ritiene possa rientrare anche l’ipotesi dell’affidamento sul non esercizio del recesso qualora ciò avvenga contra factum proprium, consentendo all’exceptio doli generalis che opera paralizzando l’efficacia dell’atto (o giustificando la reiezione della domanda giudiziale).
Se da un lato è assolutamente pacifica la conformità dell’esercizio del recesso ai canoni civilistici (artt. 1833 e 1855 c.c.) e contrattuali, quando la banca fornisca un congruo preavviso per il recesso dal contratto, dall’altro lato non sembra irrilevante considerare tutte le circostanze del caso concreto, quali: a) l’eventuale saldo attivo del conto corrente della società ricorrente; b) l’(ipotetico) esercizio “massivo” e cumulativo del recesso operato dalla medesima banca convenuta, contestualmente, nei confronti di tutte le società riconducibili al medesimo gruppo famigliare; c) l’assenza di qualsivoglia motivo a giustificazione della decisione dell’istituto di credito resistente; d) l’esistenza di un sistema di “alert” tra banche che non consente al cliente “segnalato” di aprire un nuovo conto corrente presso altro istituto di credito.
A fronte della rispondenza formale tra la condotta della banca alle fonti legali e negoziali, le risultanze istruttorie, sia pure nei limiti della sommarietà che caratterizza la fase cautelare, possono consentire di non valutare positivamente la conformità del comportamento del debitore ai doveri di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare il divieto di abuso del diritto; ciò, in particolare, nell’ipotesi di plateale antieconomicità della condotta della banca, che, pur a fronte di un saldo attivo, non tragga alcun vantaggio in capo alla banca in seguito al recesso esercitato nei confronti della società ricorrente, né alcun motivo o alcuna utilità concreta meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, specie quando sia di tutta evidenza il disagio causato in capo alla persona giuridica istante che si vede privata del servizio di conto corrente bancario pur senza aver commesso alcun inadempimento e senza possibilità di avvalersi altrove del medesimo servizio.
Il requisito del periculum in mora appare sussistente nel caso di recesso dal conto corrente bancario, considerato che l’impossibilità, sia pure temporanea, di accedere ad un contratto di conto corrente bancario è, per la persona giuridica esercente attività di impresa, fonte di un evidente ed irreparabile pregiudizio dovuto all’impossibilità di operare lecitamente sul mercato – alla luce della normativa di settore sulla tracciabilità dei pagamenti e così via – unitamente all’assenza di un obbligo a contrarre gravante sugli operatori bancari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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