Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28308 - pubb. 02/12/2022

In caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione (rilevabile d’ufficio) occorre la produzione del contratto

Tribunale Siena, 28 Settembre 2022. Est. Serrao.


Cessioni in blocco – Individuazione del credito ceduto – Prova – Produzione del contratto – Rilevabilità d’ufficio



La pubblicazione della notizia della cessione dei crediti, richiamata anche dall'art. 58 TUB, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ..

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

In caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione, così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale (contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso dal 1975 ed il 2016 e qualificati come attività finanziari deteriorate), occorre che l’intermediario provi l’inclusione del credito con la produzione del contratto di cessione.

In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.U.B., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (attore in senso sostanziale).

La mancata produzione del contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni, comporta la revoca del decreto ingiuntivo poiché l’intermediario non ha provato, in modo idoneo, la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, limitandosi ad affermarsi cessionario del credito. (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Raffaele Locantore


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