Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28246 - pubb. 23/11/2022

Colui che chiede la restituzione del bene ex art. 103 l. fall. deve provare anche il suo diritto con prevalenza sulle ragioni della procedura

Cassazione civile, sez. VI, 04 Novembre 2022, n. 32565. Pres. Ferro. Est. Pazzi.


Fallimento – Domanda di restituzione del terzo di bene in possesso del fallito – Onere e contenuto della prova



La dizione “domande di restituzione o di rivendicazione” di cui all’art. 103 l.f. non contiene un’endiadi, ma fa riferimento a due domande di natura diversa, l’una (la rivendicazione) tesa a far valere la proprietà o un differente diritto reale, l’altra (la restituzione) riguardante un diritto personale fondato su un titolo contrattuale ovvero sul venir meno degli effetti di un contratto; entrambe, comunque, recano un titolo del terzo incompatibile con la prosecuzione della disponibilità del bene in capo alla procedura.

Come l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. dà vita a un ordinario giudizio di cognizione in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione e non costituisce una rivendicazione in senso stretto, ma un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, così la domanda di rivendicazione o restituzione presentata ai sensi dell'art. 103 l. fall. intende sollecitare una corretta individuazione del diritto, reale o personale, su beni che, in quanto appartenenti o spettanti all’istante, al momento di avvio della procedura concorsuale erano soltanto nella disponibilità materiale del fallito, ma non facevano parte del suo patrimonio e dunque non devono essere ricompresi nell'attivo concorsuale).

Ne discende che anche colui che chiede la restituzione ex art. 103 l. fall. non può limitarsi a dare prova del titolo in base al quale il bene fu dato al fallito (così giustificandone la mera detenzione), perché una simile prova, se è sufficiente all’accoglimento in sede di cognizione di un’azione personale di restituzione del bene in precedenza consegnato, non basta in sede concorsuale a dimostrare che il diritto personale vantato dall’istante giustifica altresì la sottrazione del bene all’esecuzione collettiva; l’istante è dunque chiamato a provare non soltanto l’affidamento del bene al fallito, ma anche il suo diritto a riottenerne la restituzione con prevalenza sulle ragioni della procedura.

Va dunque affermato il principio per cui l’accoglimento della domanda di restituzione presentata ai sensi dell’art. 103 l. fall. impone al giudicante di verificare l’avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell’affidamento del bene al fallito, dall’altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all’istante, tale da giustificare, con la prevalenza rispetto al curatore, la restituzione in suo favore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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