Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28239 - pubb. 22/11/2022

Accordi di ristrutturazione dei debiti: confronto con l’alternativa liquidatoria e azioni recuperatorie

Tribunale Lecce, 17 Ottobre 2022. Pres. Pasca. Est. Maggiore.


Accordi di ristrutturazione dei debiti – Sindacato del giudice – Confronto con l’alternativa liquidatoria – Azioni recuperatorie – Cram down



In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale.

La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, infatti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell’insolvenza con particolare riferimento al principio della par condicio creditorum.

Nell’effettuare il confronto con l’alternativa liquidatoria, il tribunale deve prendere in considerazione la proposizione di azioni revocatorie, di responsabilità e di recupero crediti volte ad incrementare l’attivo liquidabile in favore dei creditori, e quindi anche del creditore pubblico, soprattutto in presenza di un’ipotesi di cram down. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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