Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28226 - pubb. 18/11/2022
Contratto stipulato dal condominio e distinzione dei condomini 'consumatori'
Corte Giustizia UE, 27 Ottobre 2022. Pres. Picarra. Est. Gavalec.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Persona fisica proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio – Diversi tipi di rapporti giuridici relativi alla gestione e alla manutenzione di tale immobile – Differenza di trattamento quanto alla qualità di consumatore, operata dalla normativa di uno Stato membro tra i condomini che hanno stipulato un contratto individuale per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un siffatto immobile e quelli che non hanno stipulato un simile contratto
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che:
- una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale direttiva, qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale. La circostanza che una parte delle prestazioni fornite da tale amministratore di condominio in base a detto contratto risulti dalla necessità di rispettare specifici requisiti in materia di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a sottrarre detto contratto dal campo di applicazione di tale direttiva;
- nell’ipotesi in cui sia stipulato un contratto relativo alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni di un immobile in regime di condominio tra l’amministratore di condominio e l’assemblea generale dei condòmini o l’associazione di proprietari di tale immobile, una persona fisica, proprietaria di un appartamento situato in quest’ultimo, può essere considerata un «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, purché essa possa essere qualificata come «parte» di detto contratto e non utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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