Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28209 - pubb. 16/11/2022

Valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB

Tribunale Nocera Inferiore, 27 Aprile 2022. Est. Longo.


Contratti bancari in blocco ex art. 58 - Omesso deposito contratto - Difetto legittimazione cessionario - Avviso Gazzetta Ufficiale - Inattitudine probatoria acquisto - Revoca decreto ingiuntivo



La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto nonché della lista dei crediti ceduti. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere


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