Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28178 - pubb. 10/11/2022
Il c.d. 'splafonamento postumo' incide sull'entità del plafond impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Ottobre 2022, n. 30801. Pres. Virgilio. Est. Pirari.
IVA - Plafond di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997 - Meccanismo - Mutamento della natura delle cessioni all'esportazione Sopravvenuto negli anni successivi - C.d. splafonamento postumo
In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d'affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria.
Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (c.d. splafonamento postumo), incide sull'entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe Melis
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