Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28154 - pubb. 05/11/2022

Cessioni in blocco e prova della titolarità del credito

Tribunale Civitavecchia, 30 Agosto 2022. Est. Vigorito.


Contratti bancari – Cessione credito art. 58 Tub – Carenza di legittimazione attiva creditore precettante – Cessione multiple con incorporazione – Mancato assolvimento prova – Omessa produzione allegati – Accoglimento opposizione a precetto



In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, non si verifica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

In caso di cessione multipla, la cui legittimazione dipenda dell'incorporazione della cessionaria, a seguito dell'avversa esplicita contestazione del debitore ceduto, il cessionario della società precettante deveprodurre tutti i documenti necessari a dimostrare la propria legittimazione, anche con il deposito dei rispettivi allegati nei quale deve essere indicato il credito ceduto ed oggetto di causa. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico del foro di Napoli


Vai al Massimario ragionato “Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB” >



Testo Integrale