Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28137 - pubb. 03/11/2022

Decreto ingiuntivo passato in giudicato e controllo del GE sulla nullità della clausola abusiva

Corte Giustizia UE, 17 Maggio 2022. Pres. Lenaerts. Est. Calot Escobar.


Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d’ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola



L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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