Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28059 - pubb. 20/10/2022

Codice della crisi: la conferma o revoca le misure protettive richiede la convocazione delle controparti?

Tribunale Lucca, 08 Settembre 2022. Est. Capozzi.


Codice della crisi - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale - Misure protettive - Convocazione delle controparti



L'adozione del provvedimento previsto dall'art. 55, comma 3, CCI, relativo alle sole misure previste dall'art. 54, comma 2, CCI, primo e secondo periodo, non richiede la preventiva convocazione di controparti, così come è possibile desumere dal confronto con la diversa previsione dell'art. 55, comma 2, CCI, relativa invece alle differenti misure (cautelari e protettive) previste dall'art. 54, commi 1 e 2 terzo periodo, e 3.

Il legislatore della riforma ha, infatti, sostituito il modello dell'automatic stay previsto dalla legge fallimentare con un modello in cui gli effetti protettivi di carattere generale continuano a prodursi dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso alla procedura solo in via provvisoria, essendo necessaria, per completare la fattispecie produttiva degli effetti, una conferma dell'autorità giudiziaria, incaricata di compiere, nell'interesse della massa indistinta dei creditori, le valutazioni previste, fra l'altro, dalla direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva (Dir. UE 1023/2019). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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