Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28012 - pubb. 12/10/2022

Il Tribunale di Roma sulla nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata anteriormente allo schema ABI sanzionato da Banca d’Italia

Tribunale Roma, 08 Agosto 2022. Pres. Pedrelli. Est. Basile.


Fideiussione omnibus - Anteriore allo schema ABI sanzionato da Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 - Nullità



Il provvedimento n. 55/2005, con il quale Banca d’Italia ha ritenuto lesive della normativa Antitrust le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nello schema di fideiussione predisposto dall’ABI nell’ottobre 2002, possiede una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale.

Ai fini della dichiarazione di nullità per violazione della normativa Antitrust delle predette clausole, il giudice deve pertanto limitarsi a verificare se vi sia sostanziale conformità tra la fideiussione oggetto di esame e lo schema ABI censurato da Banca d’Italia.

Nel provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia ha accertato che l’utilizzo uniforme e standardizzato delle fideiussioni (contenenti le clausole nn. 2, 6 e 8) discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI.

Ne consegue che anche le fideiussioni omnibus, conformi allo schema predisposto dall’ABI nell’ottobre 2002 e rilasciate anteriormente a tale schema, devono considerarsi attuazione dell’intesa anticoncorrenziale, come tali parzialmente nulle in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8. (Federico Comba) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Federico Comba del Foro di Milano


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