Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27995 - pubb. 08/10/2022

Il procuratore Nardecchia: nel decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del consumatore il giudice deve dichiarare di aver esaminato le clausole abusive

Procura Generale della Cassazione, 05 Luglio 2022. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.


Esecuzioni civili – Titolo esecutivo giudiziale – Decreto ingiuntivo non opposto – Consumatore – Clausole abusive – Nullità – Giudice dell’esecuzione – Rilevabilità d’ufficio – Actio nullitatis



Nel decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del consumatore il giudice deve dichiarare di aver proceduto ad un esame d’ufficio delle clausole del titolo all’origine del procedimento e che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dalla legge, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole.

Il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio l’eventuale natura vessatoria della clausola inserita nel contratto tra professionista e consumatore, non essendogli tanto precluso dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto, fermo il limite preclusivo del già avvenuto trasferimento del bene.

Il giudice dell’esecuzione deve indicare il rimedio a favore del debitore consumatore, da individuarsi in un’ordinaria azione di accertamento, un actio nullitatis che inizi dal primo grado e davanti al giudice ordinariamente competente per territorio, materia e valore, nel corso della quale la sospensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi in via cautelare con efficacia ex art. 623 cpc sul processo esecutivo; il giudice dell’esecuzione potrà differire la vendita a data presumibilmente successiva alla decisione (adottata anche in via cautelare) del giudice del merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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