Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27866 - pubb. 15/09/2022

Inibitoria, inaudita altera parte, in tema di concorrenza bancaria

Tribunale Vercelli, 25 Agosto 2022. Est. Baici.


Patto di non concorrenza – Validità del patto – Periculum in re ipsa – Oggetto del patto – Corrispettivo del patto – Fumus boni iuris



Ai fini della configurazione dell’attività di concorrenza non è richiesto lo sviamento della clientela, attività che, integrando una ipotesi di concorrenza sleale, è in ogni caso vietata dall’ordinamento a prescindere dall’esistenza di un patto di non concorrenza, ma è sufficiente il mero svolgimento di attività di consulenza bancaria in favore di un diverso soggetto che opera nello stesso settore merceologico e nella stessa zona del precedente datore di lavoro.

Sussiste un verosimile pregiudizio derivante dalla possibile diffusione di informazioni relative all’organizzazione, agli obiettivi, alle strategie e alle collaudate tecniche di lavoro adottate da un istituto di credito, potendo questo incidere non solo sugli aspetti economici dell’impresa, ma altresì sull’avviamento aziendale e sull’immagine commerciale della banca, certamente di difficile determinazione.

Ai sensi dell’art. 2125 c.c. il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

[Nel caso di specie, il dipendente aveva in precedenza sottoscritto un patto di non concorrenza in cui si prevedeva che lo stesso, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell’istituto di credito, non potesse svolgere, limitatamente a dei territori specifici predeterminati dalle parti, direttamente o indirettamente, né in forma subordinata né in forma autonoma, attività di sviluppo commerciale in concorrenza con quella della Banca, per conto di istituti di credito, società di gestione del risparmio o soggetti svolgenti attività similari.]

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, va ricordato che si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

[Nel caso di specie, il Giudice adito ha ritenuto pienamente giustificata e come tale meritevole di accoglimento, la richiesta di un intervento cautelare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. richiesto dall’istituto di credito ricorrente, quale precedente datore di lavoro, volto ad inibire all’ex dipendente lo svolgimento di attività di concorrenza, sussistendo i requisiti sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora nonché considerando la funzione preventiva che la tutela ex art. 700 c.p.c. assume rispetto ad eventi dannosi i cui effetti, una volta verificatisi, difficilmente potrebbero essere rimossi.) così confermando con ordinanza di accoglimento totale il decreto già emesso in precedenza inaudita altera parte ai sensi dell’art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c.] (Massimiliano Elia e Carlo Amedeo de Caris) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Massimiliano Elia e del Dott. Carlo Amedeo de Caris


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