Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27827 - pubb. 09/09/2022

Il difensore può chiedere l'accesso ai dati del suo assistito direttamente al gestore telefonico, senza dover chiedere al pubblico ministero

Cassazione civile, sez. I, 05 Luglio 2022, n. 21314. Pres. Genovese. Est. Nazzicone.


Accesso ai dati telefonici di persona indagata o imputata - Art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 - Testo previgente - Richiesta di accesso diretta al gestore telefonico - Presupposti - Inerzia del gestore - Reclamo al Garante della privacy - Esclusione - Tutela in sede penale - Necessità



In tema di accesso ai dati del traffico telefonico di persona indagata o imputata in un procedimento penale, ai sensi dell'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo previgente al d.l. n. 132 del 2021 (conv., con modif., dalla l. n. 178 del 2021), applicabile "ratione temporis", il difensore può formulare istanza di accesso ai dati del suo assistito direttamente al gestore telefonico, senza dover chiederne l'acquisizione al pubblico ministero, solo nell'ipotesi in cui vi sia un comprovato pregiudizio alle indagini difensive e, a fronte dell'inerzia del gestore, come nel caso di rifiuto, non può proporre reclamo al Garante della privacy, ma deve avvalersi della tutela prevista, in sede penale, dall'art. 391 quater, comma 3, c.p.p. (massima ufficiale)




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