Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27568 - pubb. 29/06/2022
Ammortamento alla francese e specifica approvazione per iscritto. Nessuna informazione precontrattuale
ABF Milano, 11 Maggio 2022, n. 7442. Pres. Lapertosa. Est. Grippo.
Ammortamento alla francese – Meritevolezza degli interessi perseguiti – Piena libertà dell’imprenditore bancario di fissare le pricing policies che ritiene per lui più opportune
Informazioni precontrattuali – Ammortamento alla francese – Particolari spiegazioni – Esclusione
Specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. Ammortamento alla francese – Richiamo al calcolo «a scalare» degli interessi – Sufficienza
La scelta di adottare, nei prodotti imprenditoriali immessi nel mercato, un piano di ammortamento alla francese è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell’operatore bancario, che, in ragione degli art. 41 Cost. e 1322 c.c., può ritenersi libero di adottare le pricing policies che ritiene più opportune.
Le clausole generali di trasparenza e buona fede non implicano che l’intermediario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre tipologie di ammortamento. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale.
Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell’0ammortamento alla francese, che venga «richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi». (riproduzione riservata)
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
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