Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27542 - pubb. 24/06/2022
Nullità del mutuo erogato a imprenditore insolvente
Tribunale Vicenza, 19 Maggio 2022. Pres. Cazzola. Est. Genovese.
Opposizione ex art. 98 l. fall. - Rigetto - Nullità di contratti di mutuo per illiceità della causa concreta (contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume) - Soluti retentio
L’erogazione di un mutuo a imprenditore, la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante, integra operazione contraria all’ordine pubblico (rilevando come principio di ordine pubblico quello che vieta la prosecuzione di imprese che versino in stato di crisi non reversibile) e al buon costume (inteso come patrimonio etico comune agli operatori economici nell’attuale contesto storico), nonché fattispecie di rilievo penale (ai sensi della legge fallimentare); dal che la nullità del mutuo ex art. 1418 secondo comma c.c..
Quanto al diritto di ripetizione (che ne dovrebbe derivare ex art. 2033 c.c.), opera la c.d. soluti retentio (art. 2035 c.c.) in relazione alla prestazione eseguita per uno scopo contrario al buone costume, tale potendo definirsi appunto la prestazione di finanziamento a un'impresa in stato di crisi non reversibile, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato (art. 41 comma 2 Cost.) (Mauro Meneghini e Antonio Restiglian) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli avvocati Mauro Meneghini e Antonio Restiglian
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