Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27472 - pubb. 21/04/2022
Sospensione dell'esecuzione al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi
Tribunale Napoli Nord, 21 Marzo 2022. Est. Auletta.
Espropriazione immobiliare
Per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 178/2020, trova applicazione l’art. 1, comma 377, a mente del quale il G.E. sospende l’esecuzione per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
Più specificamente, la funzione della partecipazione dei “soggetti di cui al citato comma 376” al procedimento espropriativo è quella di consentire a tali soggetti di far valere nel procedimento stesso le esigenze di carattere sociale che il particolare regime giuridico degli immobili “realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata” è diretta a realizzare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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