Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27306 - pubb. 18/05/2022

Legittimazione e presupposti della restrizione ipotecaria (39, comma 5, TUB)

ABF Palermo, 21 Marzo 2022, n. 4677. Pres. Maugeri. Est. Natoli.


Garanzie attive – Ipoteca – Restrizione ipotecaria – Legittimazione del terzo datore di ipoteca – Affermazione – Presupposti di cui all’art. 39, comma 5 (pagamento del quinto e “sufficienza” della garanzia) – Alternatività



Il terzo datore di ipoteca ha diritto alla restrizione dell’ipoteca insistente sui beni di sua proprietà in presenza dei presupposti fissati dall’art. 39, comma 5 del testo unico bancario, vale a dire quando risulta estinta “la quinta parte del debito originario” e “quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 38”.
Come sancito da ABF Coll. Coord. 6137/2014, tali presupposti sono alternativi tra di loro, sicché il diritto alla restrizione sussiste sia nel caso di pagamento della quinta parte del debito (a prescindere dal sopravvenuto rapporto tra l’importo del debito residuo e il valore dei beni che rimangono in garanzia – c.d. Loan to Value); sia nel caso in cui, per effetto di circostanze sopravvenute (ad esempio la rivalutazione di alcuni immobili), i beni che sfuggono alla restrizione e rimangono vincolati rappresentano una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 38 del testo unico bancario (indipendentemente dall’eventuale parziale estinzione del debito e dalla misura della stessa). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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