Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27270 - pubb. 11/05/2022
Mutuo indicizzato in valuta estera in base alla fluttuazione del cambio
Tribunale Pescara, 26 Aprile 2022. Est. Battista.
Contratti bancari – Mutuo – Indicizzato in valuta estera (franchi svizzeri) – Clausola di indicizzazione in base alla fluttuazione del cambio della valuta – Atipicità del contratto – Necessità di apposita stipulazione e informazione della clausola – Sussiste – Ai fini della verifica del dare avere del rapporto di mutuo in contestazione è ammissibile la C.T.U. contabile – Ordinanza istruttoria con indicazione dei quesiti
Il contratto di mutuo indicizzato in valuta estera in cui sia inserito un fattore di rischio (cioè, l’andamento della valuta estera rispetto al suo cambio contrattualmente convenuto) non è un comune contratto di mutuo (comprensibile ad una consumatore medio) ma un mutuo cui è abbinato un rilevante fattore di rischio finanziario; cosicché la clausola di rivalutazione al franco svizzero inserita in un contratto di mutuo in euro indicizzato alla moneta svizzera è nulla ove non sia stata oggetto di adeguata informativa e non sia redatta in modo chiaro e trasparente per il mutuatario consumatore. L’approfondimento istruttorio con CTU contabile – previa declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo de quo – deve rideterminazione il piano di ammortamento con l’applicazione degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. e la quantificazione degli importi corrisposti in più per effetto delle pattuizioni contrattuali alla data della domanda giudiziale nonché l’individuazione dell’importo che il mutuatario si troverebbe a dover corrispondere alla Banca in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo senza però operare la doppia conversione ed ovviamente sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato e detta operazione andrà altresì effettuata con riguardo alla data in cui il mutuatario formulava richiesta di estinzione anticipata del finanziamento onde poter verificare l’entità dell’importo che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere in luogo di quello esorbitante domandato dalla Banca. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv Emanuele Argento del Foro di Pescara - www.avvocatoargento.it - www.sosutenti.net)
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